Art. 1 – Denominazione e Costituzione

Il G. F. “ LE GRU “ è un’Associazione apartitica e priva di qualsiasi scopo lucrativo. Al G. F. “ Le Gru “ è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che tale destinazione non sia imposta per legge. Il G. F. è’ stato costituito il 14 gennaio 1995 con sede legale in Valverde (CT), è associato alla F.I.A.F. ove risulta iscritto al nr.1882. Eventuali trasferimenti di sede possono essere effettuati su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea dei Soci.

Art. 2 – Oggetto e scopo

Il G. F. “ Le Gru “ persegue la finalità di incrementare e diffondere l’arte fotografica, ha lo scopo di promuovere corsi, concorsi, mostre, conferenze, dibattiti, editoria ed attività culturali / ricreative, di ricerca, di consulenza ed assistenza tra i Soci nel settore fotografico. Da esso possono essere patrocinate le attività fotografiche e le arti figurative contraddistinte dalle stesse finalità che il presente Statuto si prefigge, valide sotto il profilo tecnico e che non comportano responsabilità penali, civili o impegno politico né per il G. F. e né per i Soci.

Art. 3 – Soci

Possono essere Soci del G. F. tutti i simpatizzanti o fotografi dilettanti o professionisti che hanno compiuto il 18° anno di età (i minori possono diventarne Soci previa autorizzazione scritta di chi ne esercita la potestà), che condividono gli scopi del presente Statuto, che non abbiano avuto e né abbiano in corso pendenze penali e che mantengano una condotta non contraria alla morale del comune vivere civile. L’adesione al G. F. è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione comporta il diritto di voto, dopo il primo anno di iscrizione, nell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per le modifiche dello Statuto, per l’approvazione di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del G. F. stesso.
Per aderire al G. F. “ Le Gru “ è necessario:
• essere presentato da almeno un Socio, che sia tale da almeno un anno;
• redigere apposita domanda di ammissione corredata dal contributo sociale previsto per quell’anno dal Consiglio Direttivo, indipendentemente dal mese di presentazione;
• non essere iscritto a Club o Associazioni fotografiche aderenti alla F.I.A.F.; tale ultimo requisito può essere derogato in via del tutto eccezionale per i soci già esistenti; particolari situazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
La domanda presentata è presa in considerazione dal Consiglio Direttivo, che entro 60 giorni delibera in merito.
In assenza di delibera la domanda si intende respinta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivarne la decisione. Il Socio può in qualsiasi momento notificare, con apposita lettera, la volontà di recedere
dall’adesione al G.F.; tale recesso è valido dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di tale volontà. In caso di motivazione per giusta causa, il recesso può avere effetto immediato.
Qualora il Socio recesso decida di riscriversi al Gruppo dovrà presentare nuova domanda di ammissione. Il Socio ha il dovere di versare la quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno; trascorsa questa data il Socio resta tale in difetto fino al 31 dicembre dello stesso anno non avendo diritto al voto e non potendo chiedere assemblee. Qualora il Socio moroso non regoli la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno interessato è dichiarato decaduto. Se in seguito (entro l’anno successivo) volesse nuovamente far parte del G.F., potrà essere riammesso previo pagamento della morosità esistente più il contributo per l’anno in corso. Trascorsi due anni di morosità dovrà ripresentare domanda di ammissione. In caso di inadempienza agli obblighi di versamento oppure per altri gravi motivi, chiunque aderisca al G.F. può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l’escluso non condivida le motivazioni del provvedimento può chiedere l’esame del problema da parte di un Collegio arbitrale appositamente costituito. Tutti i Soci sono eleggibili in tutte le cariche del G. F. (esclusa quella di Presidente), purché abbiano compiuto il 18° anno di età, siano iscritti al G. F. da almeno tre anni consecutivi, non sussista nei loro confronti un procedimento all’esame del Collegio arbitrale e siano in
regola con le quote associative previste.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio del G.F. è costituito da beni mobili ed immobili che possono pervenirgli, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti il G.F. dispone delle quote d’iscrizione versate dai Soci, dei redditi derivanti dal suo patrimonio e degli introiti realizzati con lo svolgimento della sua attività. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota d’iscrizione al G. F.. L’adesione al Gruppo non comporta obblighi di finanziamento o di ulteriori esborsi oltre alla quota annua d’iscrizione; è comunque facoltà dei Soci effettuare donazioni o versamenti volontari. Il Consiglio Direttivo, su approvazione dell’Assemblea dei Soci, può proporre l’istituzione di un Fondo di Riserva, che annualmente sarà stabilito dall’Assemblea Ordinaria. Detto Fondo può essere investito solo in Titoli di Stato e la rendita maturata farà parte delle entrate del rendiconto annuale. Le eventuali variazioni (aumento o diminuzione) del Fondo di Riserva devono essere deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Art. 5 – Organi Sociali

Gli organi sociali del G. F. “ Le Gru “sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Presidente;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – L’Assemblea Ordinaria dei Soci

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è costituita da tutti i Soci del G. F., in regola con il versamento della quota annuale nei termini previsti dall’art.3 del presente Statuto, e ne è l’organo sovrano . E’ convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il 20 febbraio, per:
– l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto;
– l’approvazione del bilancio preventivo;
– la nomina del Presidente (a scadenza del mandato);
– la nomina del Consiglio Direttivo (a scadenza del mandato);
– la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (a scadenza del mandato).
Essa, inoltre, delibera sugli indirizzi generali delle attività del G. F., ed è convocata tramite comunicazione scritta, che al Socio deve pervenire almeno cinque giorni prima, contenente la data, l’orario della 1^ e 2^ convocazione ed il previsto ordine del giorno. In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è valida se sono presenti almeno metà dei Soci. In seconda convocazione, la seduta sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea può essere richiesta, per iscritto e con adeguate motivazioni, da parte di almeno 1/5 degli aventi diritto al voto; in questo caso la convocazione deve avvenire entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Ogni Socio, in regola con la quota d’iscrizione e con almeno un anno di anzianità, ha diritto ad un voto e, salvo espressa rinuncia, sarà eleggibile (in tutte le cariche tranne quella di Presidente) se in possesso di almeno tre anni di anzianità. In caso d’assenza, il diritto di voto è garantito mediante l’esercizio della delega scritta ad un altro Socio. Detta delega deve essere nominativa ed ogni delegato non potrà, in nessun caso, rappresentare più di due Soci assenti. Il Registro Verbali delle Assemblee dei Soci è custodito dal Segretario del G.F. ed è a disposizione di tutti i Soci che intendano consultarlo. Le delibere sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti al momento della votazione e vanno riportate nel Registro Verbali dell’Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza cartacea o elettronica o telefonico. Eventuali mozioni, se previste dall’ordine del giorno, dovranno essere presentate all’inizio dei lavori dell’Assemblea. L’Assemblea per l’elezione degli Organi Sociali ha luogo ogni tre anni e le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Socio può esprimere le seguenti preferenze: una per il Presidente, due per il Consiglio Direttivo e due per i Revisori dei Conti. Prima delle elezioni l’Assemblea nomina una Commissione Elettorale, composta da tre Soci scelti fra i non candidati, che dovrà provvedere al regolare svolgimento delle elezioni.

Art. 7 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, con le modalità dell’Assemblea Ordinaria; per l’eventuale scioglimento del G. F. e per la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli iscritti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri, compreso il Presidente, e rimane in carica tre anni. Tutti i Soci sono eleggibili – previa presentazione di candidatura per iscritto – purché abbiano compiuto il 18° anno di età, siano iscritti al G. F. da almeno tre anni consecutivi, non sussista nei loro confronti un procedimento all’esame del Collegio arbitrale e siano in regola con le quote associative entro i termini previsti dal presente Statuto. Sono considerati eletti coloro che riportano la maggioranza dei voti. In caso di parità si procederà alle nomine in base all’anzianità di iscrizione al G.F.. L’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto in caso di dimissioni del Presidente o quando viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri. In caso di destituzione o dimissioni di un Consigliere il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dell’ultima elezione e questi resterà in carica fino alla successiva Assemblea, nella quale si provvederà alla sua ratifica. L’eletto, in tal caso, rimane in carica per il tempo residuo nel quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito. Entro 15 giorni dalle elezioni il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo che, su proposta del Presidente, sceglie e nomina il Segretario ed il Tesoriere che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, di norma, convoca il Consiglio Direttivo una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Le convocazioni sono curate dal Segretario che provvede ad informare tempestivamente tutti i Consiglieri con comunicazione scritta o telefonica almeno sette giorni prima comunicando l’ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza dal Vicepresidente; in mancanza, di quest’ultimo, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre Consiglieri. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le delibere riguardanti la straordinaria amministrazione (il cui valore può eccedere l’importo di lire un milione) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, nel giorno in cui deve essere presa la delibera. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio, purché ne sia data notizia ai membri del Consiglio al momento della convocazione. Inoltre, il Consiglio Direttivo provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione, predispone i programmi di previsione e le risultanze consultive, promuove iniziative e manifestazioni fotografiche / culturali previste dal presente Statuto, recepisce le proposte ed i suggerimenti dei Soci, individua e nomina, tra i Soci, i responsabili di attività sociali quali mostre, concorsi, editoria, proiezioni, responsabile di sede, attività collettive, ecc, predispone e approva eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle varie attività.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni e rappresenta legalmente il G. F. di fronte a terzi ed in giudizio. Può essere eletto Presidente qualunque Socio che sia iscritto da almeno cinque anni consecutivi e che abbia già fatto parte del Consiglio Direttivo. E’ compito del Presidente convocare e presiedere l’Assemblea Ordinaria, l’Assemblea Straordinaria ed il Consiglio Direttivo e curare l’esecuzione delle relative delibere; sorveglia il buon andamento amministrativo; verifica l’osservanza dello Statuto; cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. Collabora con il Presidente nel coordinamento di tutte le attività del G.F. e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i soci o tra i membri del Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. Le dimissioni del Presidente ne comportano la decadenza della carica. In caso di nomina al di fuori del Consiglio Direttivo egli deve presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Svolge la funzione di verbalizzatore delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell’amministrazione del G.F.. Inoltre cura le convocazioni dei Consiglieri, la tenuta del registro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, l’affissione, all’interno della sede sociale, di un estratto delle delibere, l’aggiornamento del libro Soci e la corrispondenza in entrata ed uscita facendola visionare al Presidente.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente, tra i soci, o tra i membri del Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza della carica. In caso di nomina al di fuori del Consiglio Direttivo egli deve presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Cura la gestione della cassa del G. F. – tenendone idonea contabilità -, la regolare tenuta dei libri contabili – redigendovi tutte le entrate ed uscite -, prepara il bilancio preventivo, attesta, con la sua firma, la conformità della contabilità e del rendiconto annuale predisposto dal Presidente, riscuote le quote sociali – che deposita sul C/C bancario intestato al G.F. – effettua tutti i pagamenti dove non è richiesta la firma o l’autorizzazione del Presidente e finanzia i vari gruppi di lavoro come precedentemente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Si compone di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, è presieduto dal candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo. Esercita la sua funzione a norma di legge e riferisce all’Assemblea dei Soci. Ha il compito di controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo che riceve dal Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima dell’Assemblea dei Soci, redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale – che presenta all’Assemblea dei Soci a cura del Presidente del Collegio stesso -, procede al controllo della contabilità sociale almeno due volte l’anno, o su richiesta del Presidente del G. F. o di almeno tre Consiglieri. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti redige la verbalizzazione delle sedute dello stesso Collegio. Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che sono parenti od affini del Presidente, dei Consiglieri o del Tesoriere del G. F.. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 14 – Collegio arbitrale

Ogni qualvolta sussista una controversia tra Soci, siano essi ordinari o facenti parte del Consiglio Direttivo, per fatti inerenti i loro rapporti all’interno del G. F. e per i quali non siano possibili composizioni di compromesso in via amichevole, può essere fatto ricorso al giudizio di un Collegio arbitrale. Esso si compone di tre membri nominati fra persone di conosciuta e pubblica probità ed estimazione, due a scelta di ognuna delle due parti in lite, mentre il terzo è indicato dai primi due, concordemente. Essi possono essere scelti fra i Soci del G. F., o anche al di fuori del G. F. stesso, che non siano interessati alla controversia da dirimere; il loro compito è di risolvere la controversia e ristabilire l’armonia fra le parti interessate. Il loro giudizio è espresso a maggioranza ed è definitivo ed insindacabile.

Art. 15 – Esercizio sociale e utili di gestione

L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre d’ogni anno. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve. Gli utili o avanzi di gestione devono essere sempre impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre, su decisione dell’Assemblea Ordinaria, possono essere depositati presso il Fondo di Riserva per espletare manifestazioni di particolare importanza.

Art. 16 – Rimborsi Spese – Compensi

A tutte le cariche del G. F. ed ai collaboratori volontari non competono compensi di alcun genere ma solo rimborsi spese, nella misura stabilità dal Consiglio Direttivo, e comunque in misura non superiore all’effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore. Non si effettuano rimborsi senza le dovute documentazioni giustificative.

Art. 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento del G. F. il patrimonio sarà destinato agli scopi che saranno stabiliti dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con maggioranza di 2/3. In caso di mancato accordo sulla devoluzione del patrimonio, questo sarà devoluto in beneficenza ad altra organizzazione non a fini di lucro.

Art. 18 Norme – Particolari

Le candidature per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti del G. F. devono pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di scadenza del mandato precedente, in modo da poter essere comunicate ai Soci contemporaneamente alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria.Non sono ammesse candidature a più incarichi. I candidati, a tutti gli incarichi del G.F., nei confronti dei quali non devono sussistere provvedimenti all’esame del Collegio arbitrale, devono essere in regola con quanto stabilito dall’art.3 del presente Statuto.

L’attività del G. F. “Le Gru” è prevista fino al 31.12.2098 salvo proroga od anticipato scioglimento.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data del 10/11/2000 e sostituisce ogni altra norma precedente.

L’iscrizione al G. F. implica l’accettazione incondizionata del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di emanare eventuali Regolamenti di attuazione dello Statuto. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti.